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Il leasing nautico ed il diporto, con riferimento alla legge italiana
Definizione di navigazione da diporto
La navigazione da diporto è regolata dalla Legge 11.02.1971 n. 50, nonché dal Codice della Navigazione.
E’ navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
Soggetti utilizzatori
Potenziali Utilizzatori di contratti aventi ad oggetto unità da diporto sono sia soggetti privati che imprese.
Per “privati” si intendono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Quindi, controparte “privata” del contratto di leasing può essere:
- una persona fisica che non svolge alcuna attività di impresa o di lavoro autonomo;
- una persona fisica, che pur svolgendo una qualche attività di impresa o di lavoro autonomo, nel rapporto contrattuale si pone in veste di privato.
Definizione di beni finanziabili
Sono finanziabili tutte le unità destinate alla navigazione da diporto, che possono classificarsi così:
- natanti sono unità da diporto:
- a remi;
- con lunghezza pari od inferiore a 10 metri;
I natanti non sono soggetti all'obbligo d'iscrizione nei registri presso gli Uffici deputati dello Stato, né a quello del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Ciò non toglie che chi lo desidera o ne ha necessità, possa iscrivere il natante; in questo caso, il mezzo è immatricolato nel registro delle imbarcazioni da diporto e di queste segue il regime giuridico.
- imbarcazioni da diporto: sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra 10,01 e 24 m
Queste unità sono soggette all'obbligo dell'iscrizione e del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.
- navi da diporto: appartengono a questa categoria tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 m.
La modalità di misurazione delle unità da diporto, è quella "standard armonizzata" che deriva dalla Direttiva 94/25/CE, che detta norme in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio, e che riferisce alla norma UNI EN ISO 8666: "La lunghezza dello scafo deve essere misurata con un piano che attraversa la parte più prodiera e l'altro la parte più poppiera dell'unità. (omissis). Questa lunghezza esclude le parti rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull'integrità strutturale dell'unità, per esempio alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell'unità, accessori della testa di ruota, timoni, motori entrofuoribordo, motori fuoribordo e relative staffe e piastre di supporto, piattaforme d'immersione, piattaforme d'imbarco, bottacci e parabordi".
E’ possibile prevedere l’intervento della Società di leasing anche nella fase di costruzione dell’unità da diporto.
Aspetti fiscali ed IVA
Dal 1° gennaio 2001, l'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Finanziaria 2000) ha previsto che la locazione finanziaria di mezzi di trasporto utilizzati al di fuori dell'Unione Europea non è territorialmente rilevante e, come tale, non é assoggettata ad IVA.
In caso di impiego dell’unità in parte in territorio comunitario e parte al di fuori di esso (acque internazionali), dovrà considerarsi rilevante per l'IVA solo la parte del canone di locazione riferibile all'utilizzo in ambito comunitario.
Per l’individuazione dell quota del canone di leasing da assoggettare ad IVA, si può far riferimento alle percentuali forfetarie sotto indicate, fissate in funzione delle caratteristiche tecniche dell’unità.
| Tipologia di unità da diporto | % del corrispettivo da assoggettare ad IVA 20% |
Aliquota IVA equivalente (1) |
| Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri | 30% | 6% |
| Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 e 24 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metri | 40% | 8% |
| Unità a vela di lunghezza tra i 10,01 e 20 metri e unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metri | 50% | 10% |
| Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri e unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metri | 60% | 12% |
| Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri | 90% | 18% |
| Unità appartenenti alla categoria D | 100% | 20% |
(1) L’aliquota IVA indicata è quella di fatto, risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria sulla percentuale del canone indicata dalla tabella.
Il prezzo di riscatto, in caso di esercizio dell’opzione di acquisto, è interamente assoggettato ad IVA secondo l’aliquota del 20%.
Operatività
Per il leasing di unità a diporto a privati non è prevista una durata minima contrattuale. Dal punto di vista documentale, si sottolinea che:
- il contratto di compravendita dell’unità è effettuato con scrittura privata autenticata da notaio e registrata;
- il contratto di leasing è perfezionato su modulistica ad hoc specificamente studiata;
- il verbale di consegna prevede la firma del solo Utilizzatore;
- è prevista la nomina di armatore dell’Utilizzatore
- è necessario il rilascio, da parte dell’Utilizzatore, di una dichiarazione attestante l’utilizzo dell’unità da diporto anche al di fuori delle acque comunitarie;
- l’immatricolazione dell’unità da diporto, la trascrizione della proprietà e della nomina dell'armatore sono curati direttamente dalla società di leasing;
- è previsto l’obbligo per l’Utilizzatore di assicurare l’Unità da diporto con polizza vincolata a favore dalla società di leasing.
L’assicurazione può essere sia a carico dell’Utilizzatore che “finanziata” nel canone.
Per la valutazione del merito creditizio, sono necessari i consueti documenti utili per la valutazione reddituale/patrimoniale del cliente.
Agata Grillo
Mediatore Marittimo
(in attesa di iscrizione a ruolo)
agata.g@vodafone.it
+39 06 69303322
+39 348 710 2688

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